Fermo, divorzia dal marito
I giudici: non le spetta l'assegno

Fermo, divorzia dal marito I giudici: non le spetta l'assegno
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Sabato 16 Settembre 2017, 10:07
FERMO - Dopo la sentenza di giugno, la numero 11504, che è stata definita in qualche modo storica e con la quale la Corte di Cassazione ha ribaltato il principio legato all’assegno divorzile, la suprema Corte ha ribadito questo concetto con un’analoga sentenza, che ha coinvolto una coppia di Fermo divorziata da molti anni. Si tratta della prima sentenza in Italia, dopo quella di maggio, che qualcuno ha definito sentenza zero, e con la quale la suprema Corte ha accolto il ricorso di un cittadino fermano che chiedeva l’annullamento della corresponsione dell’assegno divorzile in favore dell’ex moglie. Una sentenza, anche questa per certi versi storica. Al momento del divorzio, la donna, insegnante di matematica, proprietaria dell’abitazione in cui risiede e che ha effettuato investimenti immobiliari, si era rivolta al tribunale di Fermo per ottenere un assegno di divorzio.

Una richiesta motivata dalla necessità di mantenere lo stesso tenore di vita in costanza di matrimonio e dal fatto che la condizione economica dell’ex marito era più vantaggiosa rispetto alla sua. I giudici di Fermo hanno accolto la richiesta della donna, compensando le spese. L’uomo ha presentato ricorso alla Corte di Appello di Ancona, la quale, non solo ha confermato la sentenza di primo grado, ma ha condannato l’ex marito all’intero pagamento delle spese sia per il procedimento in primo grado che per quello dell’appello. A questo punto all’uomo non è rimasto che presentare ricorso in Cassazione, motivandolo con il fatto che le condizioni economiche dell’ex moglie erano tali da consentirle di vivere una vita più che dignitosa anche senza l’assegno. E i giudici della suprema Corte, con la sentenza n. 20525 nella quale è richiamata la sentenza n. 11504, hanno accolto il ricorso e con un colpo di spugna hanno annullato le due precedenti sentenze, quelle di Fermo e di Ancona. «Si ritiene – è scritto nella sentenza – che il ricorso deve essere accolto dando così continuità alla recente giurisprudenza di questa Corte n. 11504 del 10 maggio 2017, secondo cui il diritto all’assegno di divorzio è condizionato dal suo previo riconoscimento in base a una verifica giudiziale».


In pratica, secondo la Cassazione, si dovrà accertare se l’ex coniuge richiedente l’assegno ha veramente diritto ad ottenerlo, in base al principio dell’autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali persone singole, e solo dopo si potrà quantificare l’importo. «Pertanto – è scritto nell’ordinanza dei giudici della sesta sezione della Corte di Cassazione – la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Ancona, che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio di Cassazione». Una sentenza, come si diceva, storica e destinata a fare giurisprudenza e a creare un importante precedente. In pratica, se per i giudici di primo e secondo grado andava data importanza alla circostanza che tra situazione patrimoniale e reddituale dell’uomo e quella della donna esisteva una forte sproporzione, la Corte di Cassazione ha completamente ribaltato il principio, nel senso che gli aspetti ai quali dare rilevanza per definire se l’ex moglie ha diritto all’assegno di divorzio sono altri.

I giudici di primo e secondo grado avrebbero dovuto valutare che la donna è insegnante di matematica, ha effettuato investimenti immobiliari ed ha un’abitazione di proprietà. Insomma, una sentenza, la prima in Italia dopo il precedente di maggio che ha confermato il giudizio di qualche giurista che allora, nel definire la decisione della Suprema Corte, affermò che il matrimonio non può essere considerato un’assicurazione sulla vita.
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