Statali, tasse piene sulla liquidazione: stop agli sgravi fiscali

Statali, tasse piene sulla liquidazione: stop agli sgravi fiscali
Statali, tasse piene sulla liquidazione: stop agli sgravi fiscali
di Andrea Bassi
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Giovedì 4 Marzo 2021, 21:59 - Ultimo aggiornamento: 5 Marzo, 12:35

Sulla “buonuscita” dei dipendenti pubblici si apre un nuovo caso. Dopo la fuga delle banche dall’anticipo fino a 45 mila euro del Tfs - il trattamento di fine servizio - stavolta la “brutta sorpresa” è arrivata dall’Inps e riguarda gli sgravi fiscali introdotti nel 2019 proprio sulla liquidazione dei pubblici dipendenti. Per capire cosa sia successo bisogna però fare un passo indietro. Il trattamento di fine servizio agli statali, viene liquidato da 2 a 5 anni dopo che il lavoratore è andato in pensione.

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Questo ritardo nell’erogazione della liquidazione, a differenza di quanto avviene nel privato, è una norma che fu introdotta durante la crisi dello spread per “salvare” i conti pubblici. Passata però la crisi, la norma è rimasta. Il primo governo Conte, quello retto dall’alleanza tra il Movimento Cinque Stelle e la Lega Nord, aveva provato a mettere una toppa a questa situazione introducendo la possibilità per i lavoratori pubblici di poter chiedere un anticipo fino a 45 mila euro del proprio Tfs alle banche, pagando un tasso di interesse calmierato.

La storia di questo anticipo bancario è stata molto travagliata. Ci sono voluti quasi due anni a rendere operativa questa norma, e solo da un paio di mesi la procedura per ottenere i 45 mila euro è stata definitivamente sbloccata. Solo che, l’accordo tra governo e l’associazione bancaria per finanziare gli anticipi del Tfs, è stato sottoscritto da sole quattro banche. Tutte di piccole dimensioni. 

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Il primo governo Conte, grazie all’impegno dell’allora sottosegretario al lavoro Claudio Durigon, aveva previsto anche un’altra agevolazione: uno sconto fiscale sulla “liquidazione” che servisse a compensare il fatto che, comunque, i dipendenti pubblici avrebbero dovuto pagare un interesse alle banche per avere l’anticipo sul Tfs. Una detassazione pari a 1,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, a 3 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi ventiquattro mesi, a 4,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e a 6 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi quarantotto mesi.

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Cosa è successo però? A segnalarlo è stato il sindacato Unsa-Confsal. «Abbiamo riscontrato una grave e incomprensibile disparità nell’applicazione della norma in oggetto nei confronti dei dipendenti pubblici cessati dal servizio e in regime di trattamento di fine rapporto», spiega il segretario generale dell’Unsa-Confsal, Massimo Battaglia. «La detassazione», spiega ancora Battaglia, «viene applicata dall’Inps esclusivamente nelle ipotesi di trattamenti di fine servizio denominati Indennità di buonuscita (destinatari i dipendenti statali), Indennità di anzianità (dipendenti enti pubblici non economici) e Indennità premio di servizio (dipendenti enti locali e sanità). Diversamente l’Inps si comporta nei confronti dei dipendenti pubblici che alla cessazione dal servizio si trovano in regime di Trattamento di Fine Rapporto-Tfr, poiché a costoro l’Istituto previdenziale non applica la detassazione».

Nel pubblico impiego, in effetti, ci sono diverse dizioni per la liquidazione: da Tfs a buonuscita, fino al classico Tfr. Il trattamento di fine rapporto, che è la regola generale nel privato, viene applicato nel lavoro pubblico a tutti gli assunti a partire dal 2001 e a tutti quelli assunti negli anni precedenti che, però, hanno scelto di aderire a forme di previdenza complementare. Solo questi ultimi, secondo i dati della Covip, sono ben 414 mila e che, secondo la circolare 90 dell’Inps, non avrebbero diritto alla detrazione fiscale. Una disparità, per Unsa-Confsal, difficile da comprendere. Anche perché la norma, sia nel caso di anticipo del Tfs che nel caso della detassazione, parla di «indennità di fine servizio comunque denominata». Ma mentre ai dipendenti in regime di Tfr è permesso chiedere l’anticipo, dall’altro lato gli viene negato lo sgravio fiscale. 
 

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