Rottamazione quater delle cartelle esattoriali: scadenza entro il 30 giugno. Come funziona e chi può presentarla

Il prossimo 30 giugno scade il termine per presentare le domande e aderire alla «Rottamazione-quater» delle cartelle esattoriali, prevista dalla legge di bilancio 2023.

L'ingresso della nuova sede dell'Agenzia delle Entrate a Roma.
L'ingresso della nuova sede dell'Agenzia delle Entrate a Roma.
di Giacomo Andreoli
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Giovedì 1 Giugno 2023, 16:58 - Ultimo aggiornamento: 17:00

Il tempo per aderire alla nuova rottamazione delle cartelle esattoriali è sempre meno. Entro il 30 giugno bisogna infatti presentare la domanda all'Agenzia delle entrate-Riscossione o altrimenti non si potrà rientrare nel nuovo round, il «quater», previsto dalla scorsa legge di Bilancio con termine al 30 aprile, poi portato a fine giugno.

Entro il 30 settembre l'Agenzia trasmetterà, ai soggetti che hanno presentato le istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata. La scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023) è poi slittata al 31 ottobre. Ma come farsi trovare pronti per la scadenza di giugno? Ecco come si accede alla rottamazione e quanto si può guadagnare.

Cos'è la rottamazione quater

La definizione agevolata vale per tutti i debiti con l’Agenzia delle Entrate dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Se si aderisce si devono pagare solo: le somme a titolo di capitale, le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica. Per le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre multe - diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali - non si pagano gli interessi, comprese le maggiorazioni, quelli di mora e di rateizzazione e l’aggio.

I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella fefinizione agevolata solo se l’ente, entro il 31 gennaio di quest'anno, ha provveduto a: adottare uno specifico provvedimento; trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione; pubblicarlo sul proprio sito internet.

Si tratta di: Cnpa forense – Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense; Enpab – Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi; Cnpr – Cassa Ragionieri; Enpav – Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari; Inpgi – Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani.

Quanto si risparmia?

Il risparmio con l'adesione alla rottamazione è legato in particolare dall’azzeramento delle sanzioni, degli interessi di mora e dell’aggio. Su un debito di a 10mila euro scaduto il 1° gennaio 2010, a titolo di esempio, si dovrebbero pagare circa 20mila euro, compresivi di sanzioni al 30%, interessi e aggio, ovvero il doppio.

Con la rottamazione, invece, si può risparmiare anche la metà.

Come aderire alla rottamazione

Il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione online sul sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. La domanda va presentata su www.agenziaentrateriscossione.gov.it, utilizzando l’apposito servizio disponibile sia in area pubblica (senza necessità di pin e password) sia in area riservata (per chi dispone di Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel).

All’interno della propria area riservata il contribuente può presentare la dichiarazione di adesione più facilmente, gli basterà cliccare dall’elenco dei debiti “definibili”, le cartelle, gli avvisi o i carichi che si vogliono inserire nella domanda, senza quindi la necessità di indicare i dati identificativi degli atti. Cosa che dovrà fare invece chi sceglie l’area “pubblica” senza Spid, Cia o Cns.

Quando bisogna pagare

L’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà ai contribuenti la “Comunicazione delle somme dovute” entro il 30 settembre. Si può pagare alternativamente in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre, o in 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre (invece che il 31 luglio) e il 30 novembre.

Le restanti rate, di pari ammontare, scadranno il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale, a decorrere dal 1° novembre, si dovranno pagare anche gli interessi al tasso del 2% annuo.

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