Laurea riscattata con lo sconto, come funziona e quanto costa. Pronta la proroga per la pace contributiva

Laurea riscattata con lo sconto, come funziona e quanto costa. Pronta la proroga per la pace contributiva
di Jacopo Orsini
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Sabato 10 Aprile 2021, 23:36 - Ultimo aggiornamento: 12 Aprile, 20:00

Il riscatto della laurea con lo sconto piace. E il governo intanto studia la proroga delle nuove regole che consentono il recupero dei periodi non coperti da contribuzione introdotte nel 2019 in via sperimentale per un triennio. La riforma nel frattempo ha fatto impennare le domande per sfruttare gli anni di università anche ai fini pensionistici. Nel 2020 le richieste arrivate all’Inps sono state in tutto oltre 55 mila. Una cifra più bassa delle quasi 68 mila registrate l’anno precedente, quando sono scattate le nuove norme, ma comunque circa il doppio delle 27 mila arrivate nel 2018 quando l’agevolazione non c’era ancora (nel 2017 erano state più o meno 24 mila e nel 2016 20 mila). Numeri che testimoniano il successo della misura, pensata per consentire di aumentare la contribuzione delle ultime generazioni. Lavoratori che, rispetto ai genitori, in molti casi hanno avuto posti precari e impieghi discontinui.

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LA STABILIZZAZIONE
Le regole che consentono il riscatto agevolato della laurea sono state introdotte due anni fa dal governo gialloverde con il provvedimento che ha istituito anche il Reddito di cittadinanza e il pensionamento anticipato con Quota 100. Fra i sostenitori della misura c’era all’epoca il sottosegretario leghista Claudio Durigon, ora di nuovo nell’esecutivo (anche se spostato all’Economia) con il premier Mario Draghi. Lo stesso provvedimento ha introdotto, in via sperimentale per un triennio fino al 31 dicembre di quest'anno, la facoltà di riscattare i periodi non coperti da contribuzione. Questa pace contributiva potrebbe essere estesa a fine anno con la legge di Bilancio. Ma nel governo c’è anche chi preme per una stabilizzazione definitiva della misura. Il costo stimato nella relazione tecnica al provvedimento appare contenuto per le casse dello Stato (si arriva al massimo a una cinquantina di milioni l’anno nel decennio 2019-2028). Ma le previsioni sono state fatte con un numero di domande più contenuto di quelle effettivamente arrivate. «Concluso il periodo sperimentale 2019-2021 si potranno valutare la consistenza numerica e le caratteristiche previdenziali dei soggetti che vi avranno aderito», spiega il documento.

Per usufruire della pace contributiva non ci sono limiti di età. È necessario però non avere versato contributi prima del 1996, anno in cui è entrata in vigore la riforma delle pensioni che ha sancito il passaggio al contributivo, il sistema di calcolo della pensione determinato esclusivamente in funzione di quanto si è versato nell’arco della vita lavorativa.

Bisogna inoltre non avere già una pensione ed essere iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (dipendenti, autonomi o gestione separata). Dall’agevolazione sono escluse le casse dei liberi professionisti e gli ordinamenti previdenziali stranieri. È consentito riscattare fino a 5 anni non coperti da contribuzione e i periodi dovranno comunque essere precedenti al 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del provvedimento che ha introdotto le nuove norme. Il costo si calcola utilizzando l'aliquota contributiva in vigore al momento di presentazione della domanda.  Una cifra che si riduce grazie alla detrazione del 50% dell’onere dalle imposte sui redditi distribuita in cinque rate annuali. L’anzianità contributiva acquisita con il sistema scontato servirà per maturare il diritto alla pensione ma anche per determinare il valore dell’assegno. Il versamento può essere fatto in unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili (inizialmente erano 60), ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza interessi. La domanda nel settore privato può essere presentata anche dal datore di lavoro. In questo caso è possibile destinare al riscatto anche i premi di produzione.

LA QUOTA

La quota agevolata da pagare per il riscatto della laurea è stabilita sul minimale di reddito per il calcolo dei contributi previdenziali di artigiani e commercianti. «Per le domande presentate nel 2021, il costo per riscattare un anno di corso è pari a 5.264,49 euro», spiega l’Inps. Una cifra che si riduce poi ulteriormente perchè il costo è fiscalmente deducibile dal reddito. Per stimare quanto può valere lo sconto, si può considerare che con una retribuzione lorda annua di 32 mila euro l’importo da pagare per ogni anno di studi è di oltre 10.600 euro, esclusa la deduzione. La domanda può essere fatta on line sul sito dell’Inps.

* Correzione

Nella versione iniziale il pezzo indicava la possibilità di una proroga delle norme sul riscatto agevolato della laurea. L'eventuale estensione riguarda invece solo la pace contributiva, introdotta in via sperimentale per un triennio con lo stesso articolo n. 20 della legge n.26 del 28 marzo 2019 che ha disciplinato anche il riscatto della laurea con lo sconto. Il riscatto agevolato è previsto dalla norma senza scadenza e dunque non ha bisogno di proroga.

A tal proposito fonti Inps precisano che «l’art.20 del decreto-legge 4/2019, convertito in legge con modificazioni (n.26/2019) ha introdotto il nuovo istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione (commi da 1 a 5) e un diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitario da valutare nel sistema contributivo.
Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 5 dell' art.20 del decreto, illustrate nella circolare Inps n.106 del 25 luglio 2019), riguardano esclusivamente la nuova tipologia di riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”) e non si estendono alle altre tipologie di riscatto previste dalla normativa vigente.

Ne consegue che soltanto la presentazione della domanda di riscatto c.d. “pace contributiva” è limitata, salvo proroga, al triennio 2019 – 2021 (termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto 31 dicembre 2021).

L’accesso alla facoltà di riscatto dei corsi universitari di studi con le modalità cosiddette “agevolate” di cui al comma 5-quater dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, è invece misura a regime attivabile, al perfezionamento delle condizioni prescritte, anche negli anni successivi».

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