Green pass, Garante Privacy: "Esercenti autorizzati a controllare documenti identità"

Green pass, Garante Privacy: "Esercenti autorizzati a controllare documenti identità"
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Martedì 10 Agosto 2021, 21:00
(Teleborsa) - I gestori possono chiedere i documenti ai loro clienti per verificare la validità del Green pass esibito. Dopo quanto dichiarato dalla ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, – che escludendo la facoltà per il personale dei locali interessati dalla misura di controllare l'identità degli avventori, aveva aperto la strada al libero scambio di certificati su whatsapp – a fare chiarezza è intervenuto oggi il Garante per la protezione dei dati personali, riunito oggi in seduta straordinaria per esaminare il tema della protezione dati connesso alle recenti disposizioni in materia di Green pass e certificazioni verdi riguardanti lo svolgimento dell'attività scolastica e per rispondere ad un quesito rivolto all'Autorità dalla Regione Piemonte sull'attività di verifica e di identificazione da parte degli esercenti di ristoranti e bar.


"Disciplina procedurale (oggi riconducibile al dPCM 17 giugno 2021) – spiega l'Autorità in una nota – comprende, oltre la regolamentazione degli specifici canali digitali funzionali alla lettura della certificazione verde, anche gli obblighi di verifica dell'identità del titolare della stessa, con le modalità e alle condizioni di cui all'art. 13, c.4, del citato dPCM. Tale articolo precisa che l'intestatario della certificazione verde all'atto della verifica dimostra, a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità". Il Garante sottolinea, dunque, che "è consentito il trattamento dei dati personali consistente nella verifica, da parte dei soggetti di cui all'art. 13, c.2, dell'identità dell'intestatario della certificazione verde, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità".

Tra i soggetti elencati dal citato articolo ci sono – oltre a pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni; personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo; vettori aerei, marittimi e terrestri; e gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie – anche "i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi" e i "proprietari o legittimi detentori di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività".

"Ci auguriamo che la nostra richiesta del documento di identità, come si legge nel decreto di giugno, avvenga soltanto laddove si ravvisi una palese contraffazione del certificato. E in quel caso, se il cliente si rifiuta di esibire il documento, chiameremmo le forze dell'ordine. Non possiamo sostituirci a un pubblico ufficiale" commenta il direttore generale della Federazione Italiana Pubblici Esercizi (Fipe) di Confcommercio, Roberto Calugi. Nel caso in cui dovessero esserci sanzioni anche per i gestori, Calugi chiarisce: "valuteremmo dei ricorsi, ma sarà il nostro Consiglio direttivo a decidere". Una posizione che riprende lo slogan, ripetuto fino allo stremo negli ultimi giorni dai ristoratori, "non siamo pubblici ufficiali". Come se verificare l'identità fosse prerogativa solo di questi ultimi. Sulla questione è attesa nelle prossime ore una circolare interpretativa del Viminale.

"Tra le garanzie previste dal decreto – rassicura il Garante – è compresa anche l'esclusione della raccolta, da parte dei soggetti verificatori, dei dati dell'intestatario della certificazione, in qualunque forma".












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