Covid, contagi a scuola: ora il congedo per la quarantena dei figli è senza stop. Ecco come richiederlo

Le regole del distanziamento a scuola
Le regole del distanziamento a scuola
di Roberta Amoruso
7 Minuti di Lettura
Lunedì 5 Ottobre 2020, 10:27 - Ultimo aggiornamento: 10:58

Novità in arrivo per il congedo dei genitori di under 14 messi in quarantena per contatto a scuola con un positivo al Covid-19. Si potrà fruire del congedo, in subordine allo smart working, per tutto il periodo di isolamento disposto dall’autorità sanitaria, anche se lo stesso viene prorogato. Non solo. Può essere replicato in caso di nuove quarantene disposte per lo stesso o altri figli, purché tra il 9 settembre e il 31 dicembre di quest’anno. A puntualizzare i nuovi paletti dei congedi da quarantena a scuola è la circolare 115/2020 dell’Inps che ha fornito anche tutte le istruzioni applicative del congedo introdotto dall’articolo 5 del Dl 111/2020.

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E del resto, certe correzioni erano attese. Nenache a un mese dall’apertura delle scuole i numeri parlano di oltre mille contagi nelle scuole, tutti casi registrati in oltre 900 istituti e di questi 130 sono già passati alla didattica on line. Una situazione giudicata «sotto controllo», che però richiedeva qualche correttivo e più informazioni sulla modalità dei congedi per i genitori.

Dunque, precisa l’Inps, il congedo di cui trattasi può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa. Può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica dei figli fino a fine anno. Ma vediamo nel dettaglio:

I DESTINATARI

L’articolo 5 del Dl 111/2020 prevede la possibilità di beneficiare del congedo per i soli genitori lavoratori dipendenti escludendo, pertanto, sia i genitori lavoratori autonomi sia i genitori iscritti alla Gestione separata. Si precisa che il congedo può essere fruito anche da lavoratori dipendenti affidatari o collocatari di minore per il quale sia stata disposta, dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, la quarantena a seguito di contatto verificatosi all’interno della scuola.

I REQUISITI

Per poter fruire del congedo il genitore richiedente deve essere in possesso di questi requisiti:

a) deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. In mancanza di una prestazione lavorativa da cui astenersi il diritto al congedo non sussiste. Ne consegue che in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate. Per tali motivi il genitore deve tempestivamente informare l’Istituto dell’avvenuta modifica del rapporto lavorativo. Inps precisa che sono esclusi gli autonomi e anche gli iscritti alla gestione separata, tra cui i collaboratori. Per quanto riguarda i lavoratori del settore pubblico, modalità di fruizione, indennità e domande sono gestite dalle relative amministrazioni di appartenenza.

b) non deve svolgere lavoro in modalità agile durante i giorni di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli. L’Inps ricorda che la fruizione di un congedo giornaliero «si sostanzia sempre in un’astensione lavorativa dal rapporto per la quale è fruita e pertanto presuppone necessariamente il mancato svolgimento di attività lavorativa, anche in modalità agile».

c) il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere minore di 14 anni; pertanto, al compimento del 14° anno di età, il congedo non potrà essere più fruito;

d) deve essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il figlio per cui è richiesto il congedo stesso. Ai fini del diritto al congedo di cui trattasi, la convivenza sussiste quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente. Pertanto, se il genitore ed il figlio risultano all’anagrafe residenti in due abitazioni diverse, il congedo non può essere fruito, non rilevando le situazioni di fatto. Nel caso di affidamento o di collocamento del minore, la convivenza è desunta dal provvedimento di affidamento o di collocamento al genitore richiedente il congedo;

e) il figlio per il quale si fruisce il congedo deve essere stato messo in quarantena, con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL  competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

DURATA DEL CONGEDO ED INDENNIZZO DELLE GIORNATE LAVORATIVE

Il congedo può essere fruito per periodi di quarantena di tra il 9 settembre 2020 e il 31 dicembre 2020, e la domanda può essere retroattiva. La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico. In caso di proroghe del provvedimento o di nuovi provvedimenti emessi per lo stesso oppure per altro figlio convivente, il congedo è fruibile durante tutti i periodi di quarantena disposti per i figli dal Dipartimento di prevenzione. Nel caso di più provvedimenti che dispongono di periodi di quarantena scolastica, parzialmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, si specifica che per ogni giorno di sovrapposizione viene comunque corrisposta un’unica indennità. Inoltre, il congedo può essere richiesto per tutto il periodo di quarantena o per una parte dello stesso. Il diritto è in capo ad entrambi i genitori conviventi con il figlio, che possono anche alternarsi. È possibile annullare le domande di congedo COVID-19 per quarantena scolastica? Sì, se le giornate di congedo non fruite. Non risultano invece annullabili domande del congedo per i giorni in cui vi sia stata effettiva fruizione. Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione. E i giorni in questione sono coperti da contribuzione figurativa. Considerato poi che il decreto stabilisce che l’indennità sia riconosciuta «in luogo della retribuzione», si specifica che sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto. L’Inps, precisa, può indennizzare esclusivamente i periodi di congedo ricompresi all’interno del periodo di quarantena disposto nel provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL competente.

COMPATIBILITÀ DEL CONGEDO PER QUARANTENA SCOLASTICA DEI FIGLI

In caso di malattia di uno dei genitori conviventi con il minore, l’altro genitore può fruire del congedo in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio.
Anche in caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro genitore può fruire del congedo nel caso in cui la quarantena sia disposta per il figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità. Non è possibile invece fruire di congedo se il figlio per cui è disposta la quarantena è lo stesso per cui è in corso di fruizione il congedo di maternità/paternità. In caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli iscritti alla Gestione separata o dei lavoratori autonomi, l’altro genitore lavoratore dipendente può fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica per lo stesso figlio, solo se il genitore che fruisce di tale indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile.
La fruizione del congedo è compatibile anche con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie o di aspettativa non retribuita dell’altro genitore convivente con il minore.
E ancora, la fruizione del congedo in questione è compatibile qualora l’altro genitore sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa o dall’eventuale svolgimento di lavoro agile. È possibile fruirne anche nelle stesse giornate in cui l’altro genitore convivente con il minore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi della legge 104. Oppure, è compatibile con i casi in cui all’altro genitore convivente con il medesimo figlio sia stata accertata una patologia invalidante tale da comportare ad esempio il riconoscimento di un handicap grave, di un’invalidità al 100% o di una pensione di inabilità.
L’istituto infine precisa che le domande in regola con i requisiti saranno accolte fino a esaurimento dei 50 milioni di euro disponibili a copertura dell’indennità, dopo di che l’istituto di previdenza bloccherà le richieste.

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