Lavoro, congedo straordinario e malattia: aumento indennità per colf, autonomi e professionisti. Le tabelle Inps

Congedo straordinario e malattia, aumento indennità per colf, autonomi e professionisti: le tabelle Inps
Congedo straordinario e malattia, aumento indennità per colf, autonomi e professionisti: le tabelle Inps
6 Minuti di Lettura
Sabato 22 Aprile 2023, 15:18

Indennità di malattia e di congedo straordinario (leggi maternità/paternità) in aumento nel 2023. L'Inps adegua al tasso di inflazione le indennità per collaboratori domestici, lavoratori autonomi, professionisti e collaboratori iscritti alla gestione separata. I valori sono contenuti nella circolare n. 43/2023 dell'ente previdenziale in cui l'Istituto li adegua a seguito della variazione del tasso di inflazione che l'anno scorso ha registrato una variazione in positivo dell'8,1%.

Le categorie interessate

Ma quali sono le categorie interessate all'adeguamento delle indennità? L'Inps fornisce il seguente elenco, specificando di quale indennità si tratta.

1) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, articolo 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi);

2) Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi);

3) Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi);

4) Lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale (malattia, maternità/paternità e tubercolosi);

5) Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità);

6) Lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (maternità/paternità).

Le altre prestazioni

1) Lavoratori iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 335/1995 (maternità/paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera)

2) Assegno di maternità di base di cui all’articolo 74 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. assegno di maternità dei Comuni, importo prestazione e limite reddituale)

3) Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui di cui all’articolo 75 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. assegno di maternità dello Stato)

4) Limiti di reddito ai fini dell’indennità del congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001

5) Articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001. Indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità. Importi massimi per l’anno 2023.

Aumenti colf

Ecco a quanto sale l'indennità per i lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità). Ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi nell’anno 2023, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie (cfr.

la circolare n. 13/2023):

- 7,90 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 8,92 euro;
- 8,92 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 8,92 euro e fino a 10,86 euro;
- 10,86 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 10,86 euro;
- 5,75 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.

Aumenti lavoratori autonomi 

Per quanto concerne artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (maternità/paternità), l’indennità di maternità/paternità, nonché l’indennità per congedo parentale delle sole lavoratrici autonome e quella per l’interruzione della gravidanza, devono essere calcolate utilizzando gli importi di seguito indicati.

-       Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali: 48,00 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2023 per la qualifica di operaio dell’agricoltura (cfr. la circolare n. 11/2023, Allegato n. 1, tabella A), con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2023 anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2022 (art. 68, comma 1, del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151).

-       Artigiani: 53,95 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2023 per la qualifica di impiegato dell’artigianato (cfr. la circolare n. 11/2023, Allegato n. 1, tabella A), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2023.

-       Commercianti: 53,95 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2023 per la qualifica di impiegato del commercio (cfr. la circolare n. 11/2023, Allegato n. 1, tabella A), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2023.

-       Pescatori: 29,98 euro, corrispondenti alla misura giornaliera del salario convenzionale fissata per l’anno 2023 per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associate in cooperativa di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (cfr. la circolare n. 11/2023, paragrafo 3, e Allegato n. 1, tabella B), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2023.

Gestione separata

Per l’anno 2023, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata, che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, le aliquote contributive pensionistiche, maggiorate dell’ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi delle tutele relative alla maternità/paternità, al congedo parentale, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e alla malattia, risultano pari a:

- 26,23% per i lavoratori liberi professionisti;
- 33,72% per i collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
- 35,03% per i collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.

Il contributo mensile utile ai fini dell’accertamento del requisito richiesto si ottiene, quindi, per l’anno 2023, applicando l’aliquota suindicata sul minimale di reddito (art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233) pari, per il suddetto anno, a 17.504,00 euro (cfr. la circolare n. 12/2023).

Conseguentemente, il contributo mensile utile è pari a:

- 382,61 euro per i liberi professionisti per i quali si applica l’aliquota del 26,23%;
- 491,86 euro per i collaboratori e altre figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 33,72%;
- 510,97 euro per i collaboratori e altre figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 35,03%.

Malattia e degenza ospedaliera

Per la degenza ospedaliera (art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e D.M. 12 gennaio 2001) e indennità di malattia di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 22 maggio 2017, n. 81) Per il 2023, gli importi sono pari a:

- 49,76 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
- 74,64 euro (24%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- 99,52 euro (32%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

Per le indennità di malattia (art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e art. 24, comma 26, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) la misura della prestazione è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata. Pertanto, per il 2023, gli importi sono pari a:

- 24,88 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
- 37,32 euro (12%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- 49,76 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA