Ex bonus Renzi per i lavoratori dipendenti, ora è di 100 euro e spetta (anche) ai disoccupati

Ex bonus Renzi per i lavoratori dipendenti, ora è di 100 euro e spetta (anche) ai disoccupati
di Giusy Franzese
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Lunedì 5 Luglio 2021, 16:30 - Ultimo aggiornamento: 6 Luglio, 12:51

Ne hanno diritto i lavoratori dipendenti e quelli che percepiscono redditi assimilati al lavoro dipendente come i soci delle cooperative, beneficiari di borse di studio, e collaboratori coordinati e continuativi. E da quest’anno anche i percettori di Naspi, Dis-coll, dell’assegno di mobilità del trasporto aereo, dell’indennità di maternità per congedo obbligatorio e congedo obbligatorio del padre, dell’assegno di tirocinio. È l’ex “bonus Renzi 80 euro” che, nel frattempo (dal primo luglio 2020) è stato aumentato a 100 euro. Per ottenerlo non bisogna fare nulla, non è necessario presentare alcuna domanda: sarà l’Inps a erogarlo in maniera automatica, una volta verificati i requisiti, ai disoccupati; stessa cosa farà per i lavoratori dipendenti il datore di lavoro in qualità di sostituto di imposta.

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EX BONUS RENZI, LE FASCE DI REDDITO

L’importo al massimo è di 100 euro al mese (quindi 1.200 euro all’anno), decresce all’aumentare del reddito e non concorre alla formazione del reddito stesso ai fini Irpef.

Per ottenere il bonus massimo (100 euro) non bisogna superare 28mila euro di reddito annuo; alla fascia di reddito compresa tra 28mila a 35mila euro sono erogati 80 euro; il bonus poi decresce nella soglia di reddito compresa tra 35mila e 40mila euro. Non rientra nel calcolo del reddito complessivo quello dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze. Si tiene conto invece della quota esente degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che rientrano in Italia (articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 78/2010) e della quota esente prevista dal regime di favore per i lavoratori rimpatriati.

I BENEFICIARI

Hanno diritto al bonus i lavoratori dipendenti e quelli che percepiscono redditi assimilati al lavoro dipendente appartenenti alle seguenti categorie: lavoratori soci delle cooperative; somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale; collaboratori coordinati e continuativi; lavoratori socialmente utili. Il trattamento integrativo spetta anche a chi percepisce indennità e compensi a carico di terzi dai lavoratori dipendenti e alle remunerazioni dei sacerdoti. E come già detto adesso anche ai percettori di Naspi, Dis-coll, dell’assegno di mobilità del trasporto aereo, dell’indennità di maternità per congedo obbligatorio e congedo obbligatorio del padre, dell’assegno di tirocinio.

NIENTE BONUS A PROFESSIONISTI E AUTONOMI

Il bonus non spetta ai titolari di redditi professionali e, in ogni caso, ai redditi prodotti da titolari di partita Iva in forma autonoma o di impresa. Per quanto riguarda l’integrazione all’assegno di maternità, l’Inps precisa che non ne hanno diritto le indennità di maternità per lavoratrici autonome (artigiane e commercianti, imprenditrici agricole professionali, coltivatrici dirette, colone, mezzadre), in quanto non si tratta di redditi dipendenti o assimilati. Stessa esclusione per le indennità di maternità e indennità di malattia per gli assicurati iscritti alla Gestione separata, in qualità di liberi professionisti e titolari di partite Iva. Sono esclusi dal bonus i titolari dei redditi da pensione e tutte le prestazioni a sostegno del reddito esenti ai fini fiscali. Ovvero il reddito di cittadinanza; gli assegni familiari e gli assegni per il nucleo familiare; l’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui (il c.d. assegno di maternità dello Stato); le indennità COVID-19 ; il pagamento anticipato dell’indennità Naspi; l’assegno di maternità e per il nucleo familiare concesso dai Comuni; il Premio alla Nascita; l’Assegno di natalità (c.d. bonus bebè); il bonus baby-sitting.

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