Ecobonus 65%, la guida. Il superbonus 110% scattato con il Decreto Rilancio a luglio del 2020 è senz’altro oggi la via più economica per affrontare le spese di riqualificazione energetica degli edifici. A patto, però, che vengano rispettati paletti precisi fissati dall’Agenzia delle Entrate rispetto al tipo di lavori (cappotto termico, impianto di riscaldamento in condominio e impianti di riscaldamento in proprietà esclusiva) e non pochi passaggi burocratici. C’è però un’altra via già molto utilizzata negli ultimi anni per affrontare i lavori di ristrutturazione in casa con l’obiettivo del risparmio energetico. Benefici prolungati per spese sostenute fino a dicembre 2021.
IL RISPARMIO ENERGETICO
È la stessa Agenzia delle Entrate a definire che cosa si intende per risparmio energetico. Dunque, chi aumenta il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, spiega l’Agenzia, può detrarre una parte delle spese sostenute per i lavori dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o dall’imposta sul reddito delle società (Ires).
CHI INTERESSA
L’agevolazione è rivolta a tutti i contribuenti, residenti e non residenti, che possiedono l’immobile oggetto di intervento. Oltre ai proprietari, tra gli altri possono fruire dell’agevolazione i titolari di un diritto reale sull’immobile; i condomini (per gli interventi sulle parti comuni condominiali); gli inquilini; i comodatari. Inoltre, la detrazione può essere fruita dal familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e dal convivente more uxorio.
COME FUNZIONA IL BONUS
La detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
I VANTAGGI FINO ALL’85%
L’importo da portare in detrazione dalle imposte può variare dal 50% al 85% della spesa in base alle caratteristiche dell’intervento. Le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori relativi all’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento stesso e acquisire la certificazione energetica richiesta.
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GLI INTERVENTI
In generale, le detrazioni sono riconosciute per diversi tipi di intervento:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
- il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi)
- l’installazione di pannelli solari
- e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
La detrazione spetta, inoltre, per:
- l’acquisto e la posa in opera di schermature solari;
- l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative;
- l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
- Infine, l’acquisto di generatori d’aria calda a condensazione; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione.
LE DIVERSE ALIQUOTE
A questo punto, andiamo a vedere nel dettaglio. Per la maggior parte degli interventi la detrazione è pari al 65%, per altri spetta nella misura del 50%. In particolare, dal primo gennaio 2018 la detrazione è pari al 50% per l’ acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari; oppure per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (dal 2018 gli impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A sono esclusi dall’agevolazione). Invece, se oltre a essere in classe A sono anche dotati di sistemi di termoregolazione evoluti è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%. Infine, è previsto anche l’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
GLI IMPORTI MASSIMI
I tetti massimi d’importo (cioè di spesa effettuata) sui quali calcolare la detrazione variano in funzione del tipo di intervento:
153.846 euro (detrazione effettiva pari a 100mila euro) per la riqualificazione energetica di edifici esistenti;
92.307 euro (detrazione effettiva pari a 60mila euro) per l’involucro degli edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti); l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda; l’acquisto e posa in opera di schermature solari;
46.153 euro (detrazione effettiva pari a 30mila euro) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia; la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
GLI INTERVENTI CONDOMINIALI
Regole, tempi e misure diverse sono previste, invece, per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per questi interventi si possono usufruire detrazioni più elevate (del 70 o del 75%) quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica. Esse vanno calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, è prevista una detrazione ancora più alta, pari: - all’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore - all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori. Anche per questi interventi la detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo ma si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
CESSIONE DEL CREDITO O SCONTO
In base al Decreto Rilancio), i soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per gli interventi di riqualificazione energetica possono optare, invece dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente o di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; oppure possono optare per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
I DOCUMENTI DA PRESENTARE
Per godere del bonus è necessario presentare la seguente documentazione:
- l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti (in alcuni casi però questo documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori, per esempio, per interventi di sostituzione di finestre e infissi, per le caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW, per le pompe di calore di potenza elettrica assorbita minore di 100 KW e per i sistemi di dispositivi multimediali);
- l’APE (Attestato di Prestazione Energetica), redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori, che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio. La certificazione è prodotta successivamente all’esecuzione degli interventi, e va trasmessa all’Enea entro novanta giorni dalla fine dei lavori, cioè il giorno del cosiddetto “collaudo”; la scheda informativa da spedire sempre all’Enea e sempre entro i novanta giorni dalla data di collaudo.
- la scheda, che dal 2018 va spedita anche per i lavori detraibili col bonus 50% che implicano un risparmio energetico, deve contenere: a) i dati identificativi della persona che ha sostenuto le spese; b) i dati dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti; c) la tipologia di intervento eseguito; d) il risparmio di energia che ne è conseguito nonché il relativo costo, specificando l’importo per le spese professionali, e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.
I PAGAMENTI
Bisogna inoltre pagare le fatture con apposito bonifico bancario o postale: in particolare il bonifico dovrà riportare: il codice fiscale del soggetto che richiede la detrazione, il codice fiscale o la partita IVA del fornitore e la seguente causale che fa riferimento alla detrazione individuata. Naturalmente, tutti questi documenti (attestazione, scheda informativa, ricevuta di trasmissione all’Enea, fatture e bonifici) dovranno essere esibiti al Caf che elaborerà la dichiarazione dei redditi e conservati con estrema cura in caso di controllo dell’amministrazione finanziaria.