Bonus 2400 euro ai lavoratori di turismo, sport, spettacolo (e non solo): come ottenerlo, a chi spetta, a giorni la circolare per fare domanda

Bonus 2400 euro ai lavoratori di turismo, sport, spettacolo (e non solo): come ottenerlo, a chi spetta, a giorni la circolare per fare domanda
di Paolo Francesconi
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Martedì 13 Aprile 2021, 13:57 - Ultimo aggiornamento: 14 Aprile, 11:48

VENEZIA - I 235.000 lavoratori che avevano già beneficiato in precedenza delle indennità del decreto Ristori hanno ricevuto in questi giorni dall'Inps in via automatica (senza dover fare alcuna domanda) un ulteriore bonus di 2.400 euro (a coloro che hanno il bonifico domiciliato in Posta, in conseguenza del limite che la legge impone agli importi in contanti, la somma sarà corrisposta in tre tranches da 800 euro).

Ma la novità è che una analoga indennità, pari sempre a 2.400 euro, spetta anche ai lavoratori, delle medesime categorie, colpiti anch'essi dalla pandemia, che dovranno però presentare la richiesta per la prima volta. A questo gruppo si aggiungono i lavoratori somministrati dei settori diversi dal turismo che presentino i requisiti indicati dal comma 2 dell’art.10 del DL 41/2021.

Per queste categorie di "novizi" la domanda va fatta entro il 30 aprile seguendo le indicazioni fornite dall'Istituto di previdenza con apposita circolare. La circolare ancora non c'è, sarà resa operativa a giorni sul portale dell’Inps.

E' quanto prevede il decreto Sostegni n.41 del 22 marzo scorso (in vigore dal 23), unitamente a nuovi bonus per i lavoratori sportivi differenziati in base al reddito da lavoro sportivo percepito nell’anno 2019.

Lavoratori interessati

La platea interessata è quella dei lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, di lavoratori dipendenti o autonomi appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali nonchè lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali, lavoratori incaricati alle vendite a domicilio, lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori dello spettacolo.

Agricoltura esclusa

Nei giorni scorsi il ministro Catalfo ha chiesto l'estensione del bonus anche i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti ai settori dell'agricoltura e della pesca (che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo).

A quanto ammonta l'indennità e quali requisiti si devono possedere?

Bisogna distinguere tra soggetti che hanno già beneficiato delle indennità in base al decreto Ristori e nuovi beneficiari. I lavoratori già beneficiari dell'indennità (era di 1.000 euro) riceveranno automaticamente la nuova una tantum pari a 2.400 euro, senza necessità di presentare domanda. Gli altri devono fare domanda entro il 30 aprile.

Lavoratori che beneficiano dell’indennità per la prima volta

A stagionali del turismo e degli stabilimenti termali iI decreto Sostegni riconosce un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro ai lavoratori:

Dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali

Dipendenti a termine del turismo e degli stabilimenti termali

 Altri lavoratori dipendenti e autonomi (a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo; b) lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021; c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, titolari di contratti autonomi occasionali (articolo 2222 del codice civile) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 siano stati e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo al 23 marzo 2021.

Questi lavoratori, per gli stessi contratti devono essere già iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito di almeno un contributo mensile; d) incaricati alle vendite a domicilio, con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata, al 23 marzo 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Inoltre questi soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di: a) contratto di lavoro subordinato (fa eccezione solo il contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità); b) pensione diretta.

Lavoratori dello spettacolo 

 Regole generali: Le indennità, che non concorrono alla formazione del reddito, non possono essere cumulate tra loro, ma sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.

Lavoratori dello sport L'indennità in favore degli sportivi è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A. La platea dei beneficiari è costituita dai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Sono ricomprese anche le eventuali collaborazioni coordinate e continuative, rese da lavoratori sportivi, scadute entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovate.

L’ammontare dell’indennità varia in base ai compensi percepiti relativamente all'attività sportiva nell’anno di imposta 2019 ed è pari a: a) euro 3.600, per compensi in misura superiore ai 10.000 euro annui; b) euro 2.400, per compensi in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui; c) euro 1.200 per compensi in misura inferiore ad euro 4.000 annui. L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle altre indennità emergenziali.

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