All'origine di un provvedimento normativo di questo genere la necessita di "evitare ogni tipo di equivoco panteista, naturalista o nichilista". Per questa ragione, si legge, "non sia permessa la dispersione delle ceneri nell’aria, in terra o in acqua o in altro modo oppure la conversione delle ceneri cremate in ricordi commemorativi, in pezzi di gioielleria o in altri oggetti". Per la Chiesa "tali modi di procedere" da parte dei fedeli "non possono essere giustificati da ragioni igieniche, sociali o economiche". Qualora, invece, venga fatta la scelta della cremazione del cadavere, "le ceneri del defunto devono essere conservate di regola in un luogo sacro, cioè nel cimitero o, se è il caso, in una chiesa o in un’area appositamente dedicata a tale scopo dalla competente autorità ecclesiastica". Inoltre "la conservazione delle ceneri nell’abitazione domestica non è consentita". Soltanto in caso di circostanze gravi ed eccezionali, dipendenti da condizioni culturali di carattere locale, e' possibile ottenere una deroga previa richiesta al vescovo, in accordo con la Conferenza Episcopale o il Sinodo dei Vescovi delle Chiese Orientali.
Solo cosi' si può ottenere il permesso per la conservazione delle ceneri nell’abitazione. "Le ceneri, tuttavia, non possono essere divise tra i vari nuclei familiari e vanno sempre assicurati il rispetto e le adeguate condizioni di conservazione." La Chiesa di Papa Bergoglio spiega che non ci sono ostacoli dottrinali alla cremazione perché " la cremazione del cadavere non tocca l’anima e non impedisce all’onnipotenza divina di risuscitare il corpo e quindi non contiene l’oggettiva negazione della dottrina cristiana sull’immortalità dell’anima e la risurrezione dei corpi".
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