Liste d'attesa troppo lunghe per visite
mediche ed esami? Ecco come evitarle

Liste d'attesa troppo lunghe per visite mediche ed esami? Ecco come evitarle
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Giovedì 9 Febbraio 2017, 15:02 - Ultimo aggiornamento: 15:18
Le liste d'attesa per visite ed esami medici sono sempre più lunghe nel nostro Paese. Secondo il 'Rapporto Italia 2017' diffuso a fine gennaio da Eurispes, il 54,3% degli intervistati si dice non soddisfatto delle prestazioni offerte dalla sanità italiana. E per il 75,5% degli italiani il disagio principale è rappresentato proprio dalle lunghe liste di attesa per visite ed esami medici, mentre il 53,2% afferma che ha dovuto attendere troppo per interventi chirurgici.

Ma esiste un modo per evitare queste lungaggini? In base alla legge, gli ospedali e le aziende sanitarie sono obbligati a comunicare ai pazienti i tempi massimi entro i quali va erogata la prestazione richiesta. Nel caso in cui tale limite temporale venga superato, le strutture dovranno garantire la prestazione in intramoenia (ovvero all'interno della stessa struttura anche se al di fuori dell'orario di lavoro, ndr), dietro semplice pagamento del ticket.

Stando al piano nazionale di governo delle liste d'attesa, stilato di concerto con tutte le Regioni italiane, ogni cittadino non può aspettare più di 180 giorni per una prestazione sanitaria. Nella maggior parte dei casi, per quanto riguarda le visite specialistiche e gli esami strumentali - come evidenziato anche dal sito diritto.it -, l'attesa non può andare oltre rispettivamente i 30 e i 60 giorni dalla richiesta.

Cosa fare dunque in caso di slittamento dei tempi oltre questo limite? Il decreto legislativo n.124 del 29 aprile 1998 dispone che "qualora l'attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine fissato" dal direttore generale dell'azienda sanitaria, il paziente "può chiedere che la prestazione venga resa nell'ambito dell'attività libero-professionale intramuraria, ponendo a carico dell'azienda unità sanitaria locale di appartenenza e dell'azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione, in misura eguale, la differenza tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo della prestazione e l'effettivo costo di quest'ultima, sulla scorta delle tariffe vigenti".

Insomma, i costi della prestazione, in questi casi, non saranno addebitati al cittadino ma all'Asl, alla quale si può chiedere anche il rimborso di una visita privata, solo a condizione - scrive sempre diritto.it - "che l’ospedale non sia stato in grado di fornire tali prestazioni urgenti e che la cura abbia comunque sortito un significativo beneficio al cittadino in termini di salute".
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