Green pass per ritirare la pensione, ma non servirà in supermercati, alimentari e farmacie. Draghi firma il Dpcm

Fedriga: «Con Dpcm non ci sia accanimento su regole»

Green pass per ritirare la pensione, ma non servirà in supermercati, alimentari e farmacie. Draghi firma il Dpcm
Green pass per ritirare la pensione, ma non servirà in supermercati, alimentari e farmacie. Draghi firma il Dpcm
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Venerdì 21 Gennaio 2022, 17:30

Niente ritiro pensione senza Green Pass, ma il certificato verde non servirà per entrare nei supermercati e i nei negozi di alimentari e neppure per entrare nelle farmacie. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi ha firmato il Dpcm che indica le attività commerciali in cui dal primo febbraio sarà possibile continuare ad accedere senza green pass: nell'elenco i supermercati e i negozi di alimentari (ma solo per i "beni essenziali"), farmacie, parafarmacie, sanitarie, ottici, l'acquisto di carburanti, prodotti per animali e per il riscaldamento. Senza pass sarà possibile anche entrare negli uffici giudiziari o di pubblica sicurezza per presentare denunce.

La lista dei negozi esenti

Ecco la lista dei negozi esenti dal Green pass. Il decreto firmato dal premier Draghi per le attività commerciali «acquista efficacia a far data dal 1° febbraio 2022», come si specifica nel testo. Si tratta, chiarisce sempre il provvedimento, di quelle attività legate alle «esigenze essenziali e primarie della persona», quindi «esigenze alimentari e di prima necessità»; «esigenze di salute» come «l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e alle strutture sanitarie» e «veterinarie»; «esigenze di sicurezza»; «esigenze di giustizia»: Per quel che riguarda l'elenco delle attività, viene indicato il «commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari)»; «commercio al dettaglio di prodotti surgelati»; «commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati».

E ancora, «commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; «commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari»; «commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)». «Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati»; «commercio al dettaglio di materiale per ottica»; «commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento».

Niente ritiro pensione senza Green pass

Non sarà possibile andare in un ufficio postale a ritirare la pensione se non si ha il green pass. È quanto prevede il Dpcm firmato dal premier Mario Draghi che definisce l'elenco delle attività essenziali alle quali si potrà accedere dal 1 febbraio senza il certificato. È saltata dunque la norma inserita nella bozza con la quale erano considerate «esigenze essenziali e primarie» quelle «indifferibili e urgenti connesse alla riscossione, presso gli sportelli di Poste italiane Spa e degli istituti di credito abilitati, di pensioni o emolumenti comunque denominati non soggetti ad obbligo di accredito».

Fedriga: «Con Dpcm non ci sia accanimento su regole»

«Non siamo a conoscenza delle misure del nuovo Dpcm se non dalle notizie di stampa ma ci auguriamo che venga utilizzato il buon senso.

Leggere che si può accedere ai supermercati per acquistare una determinata tipologia di prodotti ma non altre, mi trova profondamente contrario. Una cosa è fare scelte che tutelino la salute, altra cosa è fare scelte che appaiono come un accanimento. Non ha senso in questo momento». Lo ha detto il presidente della Conferenza Regioni e del Fvg Massimiliano Fedriga a margine di una conferenza.

Il testo del nuovo Dpcm firmato dal premier Draghi

ART. 1
1. Ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, del 2021, fermo restando quanto disposto dall’articolo 9-sexies, comma 8, del medesimo decreto-legge, nonché quanto previsto dagli articoli 7 e 8, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 e dall’articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, le esigenze essenziali e primarie della persona per far fronte alle quali, nell’ambito dei servizi e delle attività che si svolgono al chiuso di cui al comma 1-bis, lettera b), non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto-legge, sono le seguenti: 
a) esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l’accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio di cui all’allegato del presente decreto; 
b) esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e dall’articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice;
c) esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;
d) esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.
2. Il rispetto delle misure di cui al presente articolo è assicurato dai titolari degli esercizi di cui all’allegato e dai responsabili dei servizi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione. 
3. Il presente decreto acquista efficacia a far data dal 1° febbraio 2022.
 
ALLEGATO
Attività commerciali di vendita al dettaglio
(art. 1, comma 1, lettera a))

1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.
2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.
4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica.
9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.
 

 
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