San Benedetto, la Corte d'Appello dà torto a De Berardinis. Confermata la sospensione dello stipendio per due mesi

San Benedetto, la Corte d'Appello dà torto a De Berardinis. Confermata la sospensione dello stipendio per due mesi
San Benedetto, la Corte d'Appello dà torto a De Berardinis. Confermata la sospensione dello stipendio per due mesi
di Alessandra Clementi
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Sabato 4 Marzo 2023, 04:50 - Ultimo aggiornamento: 22:52

SAN BENEDETTO - La Corte di Appello di Ancona conferma la sanzione di due mesi di astensione dal lavoro con sospensione della retribuzione per il dirigente degli affari generali Roberto De Berardinis. Sentenza arrivata dopo il dibattimento di giovedì scorso in Ancona che ha visto presenti oltre al ricorrente i legali Christian Lucidi e Andrea Principi, quest’ultimo in rappresentanza del Comune anche se l’intero procedimento fin dall’inizio della vicenda era stato seguito dall’avvocato Marina Di Concetto. 

 



La Corte d’Appello di Ancona quindi ha depositato la sentenza di secondo grado nella causa tra il Comune e il dirigente comunale Roberto De Berardinis con la quale si conferma la pronuncia del Tribunale del Lavoro di Ascoli del 2021 e pertanto la legittimità della sanzione disciplinare irrogata al dipendente per aver falsamente attestato la propria presenza in ufficio. 

I fatti risalgono al 2019
 

Il pronunciamento infatti fa riferimento ai fatti risalenti al 2019 quando il dirigente si assentò dal suo ufficio per partecipare a una causa civile presso il Tribunale di Ascoli, pur timbrando il cartellino per attestare la sua presenza sul luogo di lavoro.

Da qui la denuncia e il procedimento disciplinare che lo vide condannato con sospensione del lavoro per 60 giorni e privazione dello stipendio per lo stesso periodo. Tanto che due anni fa De Berardinis presentò ricorso al Tribunale del lavoro perdendo in primo grado, pronunciamento confermato anche ora in appello. La stessa sezione lavoro che nella prima sentenza aveva affermato: «Non sono emerse circostanze che possano in qualche modo giustificare il comportamento del ricorrente o che ne mitighino la gravità e il provvedimento disciplinare è ampliamente giustificato». 

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