Impianti da sci, a giorni la sentenza del Tar sulla gestione: non si ferma la battaglia tra la Remigio Group e la società Finori

Gli impianti da sci a Monte Piselli
Gli impianti da sci a Monte Piselli
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Venerdì 17 Aprile 2020, 08:20 - Ultimo aggiornamento: 18 Aprile, 15:23
ASCOLI  - È attesa per i prossimi giorni la sentenza del Tar di L’Aquila chiamata a pronunciarsi sull’affidamento della gestione della stazione sciistica di Monte Piselli. L’udienza, inizialmente fissata per l’11 marzo scorso era stata rinviata a seguito dell’emergenza coronavirus all’’8 aprile scorso. Ma a seguito delle norme in vigore per garantire il distanziamento sociale ed evitare il propagarsi del virus, l’udienza davanti ai giudici amministrativi abruzzesi si è svolta senza il dibattimento in aula bensì con le modalità stabilite dai decreti del presidente del consiglio. Pertanto, gli avvocati difensori della Remigio Group - seconda classificata per pochi decimali di punto - che hanno presentato il ricorso ritenendo che siano state compiute delle irregolarità durante la gara tali da chiedere l’annullamento della delibera di affidamento della gestione, quelli del Cotuge che aveva predisposto la gara e quelli della Finori Srl che era risultata la vincitrice della gara stessa hanno potuto inviare i loro motivi e le loro deduzioni per via telematica. Ora, sulla base della documentazione acquisita, si attende la pubblicazione della sentenza. 

Nel ricorso presentato a dicembre dello scorso anno, gli avvocati della Remigio Group avevano evidenziato tra i motivi per chiedere l’annullamento della gara ci fosse la mancata presentazionedel Piano economico finanziario. Fatto questo, ritenuto dai due avvocati motivo di esclusione tanto più il Cotuge avrebbe adottato un soccorso istruttorio che non sarebbe consentito dalla legge dando in un secondo momento la possibilità alla Finori di fornire il documento contabile. Dal canto loro, i legali della Finori, nelle loro deduzioni hanno sostenuto la tesi che, stando a quanto riportato sul bando di gara, la mancata presentazione del Pef non fosse ritenuto motivo di esclusione e, al tempo stesso, evidenziato che in virtù del principio di rotazione nella gestione dei beni pubblici, la Remigio Group sarebbe dovuta essere esclusa dalla gara in quanto aveva ottenuto la gestione della stazioni sciistica nelle ultime stagioni. Gli avvocati del Cotuge, invece, ritengono che la procedura seguita sia stata legittima così come il soccorso istruttorio in quanto il Pef non era oggetto di valutazione.

Lo scorso 17 dicembre scorso, il presidente del Tar aveva concesso la sospensiva immediata dell’efficacia del provvedimento di affidamento della gestione in attesa della decisione del collegio giudicante sull’istanza cautelare. Decisione che è arrivata il 15 gennaio ritenendo di dover concedere la sospensiva in quanto «l’aggiudicataria (Finori Srl, ndr) non ha allegato il Piano economico finanziario che era un documento da inserire, a pena d’esclusione, nella busta C dell’offerta economica» ovvero «un elemento essenziale dell’offerta, necessario per le valutazioni circa la convenienza dell’affare per il concorrente». I giudici hanno inoltre ritenuto che la domanda di sospensiva dovesse essere accolta in quanto «devono ritenersi sussistenti i danni gravi e irreparabili lamentati dalla parte ricorrente (Remigio Group, ndr). Ora, si attende la decisione nel merito del ricorso. 
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