NUMANA - «Non risultano superati i presupposti dell’esercizio del diritto di espressione del proprio pensiero, diritto cardine del sistema democratico e costituzionale che va primariamente salvaguardato anche sotto l’aspetto del diritto di critica». Con queste motivazioni, in data 31 marzo, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona ha accolto la richiesta avanzata dal pubblico ministero ed archiviato il procedimento penale avviato nell’estate 2020 con la denuncia-querela di un imprenditore turistico della Riviera del Conero.
L’articolo condiviso
Volge così al termine una vicenda giudiziaria che per quasi 20 mesi ha tenuto con il fiato sospeso decine di numanesi, accusati di diffamazione dopo aver commentato un articolo di stampa condiviso su Facebook.
Un piccolo lembo di sabbia, anche in passato al centro di diatribe che hanno riguardato il nome, i confini fra privati e comunali, nonché le modalità di accesso al pubblico, particolarmente cara alle famiglie del posto che da sempre considerano quella caletta la spiaggia dei numanesi.
In molti, a distanza di settimane da quelle esternazioni sui social, erano stati convocati in caserma per l’elezione del domicilio ai fini di future notificazioni, venendo così a conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale a loro carico. Tra i querelati risulterebbero anche l’amministratore del gruppo Facebook ed una numanese che aveva espresso un “mi piace” sotto la frase scritta da un’altra persona in calce alla pagina del quotidiano dove era stata riportata la notizia.
Il principio di verità
«Se è innegabile che le pubblicazioni contestate contengano un giudizio fortemente severo sulla vicenda», per il Gip che ha esaminato la richiesta delle parti e visionato l’intera documentazione, non sussisterebbero tuttavia le condizioni per procedere. «Si osserva, principalmente, che il nucleo essenziale dei fatti non appare strumentalmente travisato e manipolato. Il principio di verità, pure se compresso, non risulta quindi superato - sono le conclusioni riportate nell’ordinanza -. E’ inoltre incontestabile la rilevanza sociale locale dei temi trattati, tutti rientranti nell’ambito delle scelte e politiche di uso della spiaggia nella zona del Conero. Non risulta neppure superato il limite della continenza atteso che pur essendo severa la critica espressa non si ravvisano espressioni di attacco diretto, personale e gratuito» alla persona del querelante «che si riveli fine a se stessa e che esorbiti i temi trattati e rilevanti, attinti dall’articolo di stampa». Il Gip ha quindi ritenuto che «il diritto di critica non sia stato travalicato» e di conseguenza disposto l’archiviazione del procedimento.