«Da Bianconi condotta infedele
Non ha tutelato Banca Marche»

«Da Bianconi condotta infedele Non ha tutelato Banca Marche»
di Federica Serfilippi
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Venerdì 4 Maggio 2018, 07:35
ANCONA - «È manifesta la violazione da parte di Bianconi del principio di lealtà, immanente al ruolo di Direttore Generale in seno alla banca. Egli, in un evidente abuso dei poteri esercitati, informati e sviati al primario interesse personale, in chiaro conflitto con quello della banca, poneva in essere una condotta gravemente infedele avallando e privilegiando pratiche di finanziamento totalmente imprudenti per la banca».

È uno dei passi che ricostruisce i rapporti tra l’ex dg di Banca Marche Massimo Bianconi e l’istituto di credito, dichiarato insolvente nel marzo 2016, inseriti nelle motivazioni della sentenza legata al processo che lo scorso gennaio ha condannato l’ex manager a scontare tre anni di reclusione per il reato di corruzione tra privati. Processo nato da uno stralcio dell’inchiesta principale sul crac dell’istituto di credito.

 

Il procedimento
Imputati con Bianconi per la stessa contestazione c’erano anche gli imprenditori Vittorio Casale e Davide Degennaro. Il primo è stato assolto, il secondo condannato a due anni, pena sospesa. Il procedimento prendeva in considerazione di una serie di presunti scambi di favori tra Bianconi e i due imprenditori. L’ex numero uno della banca marchigiana è stato giudicato colpevole solamente per un capo d’imputazione, quello relativo alla compravendita dell’immobile di via Archimede (operazione non andata a buon fine) instaurata nel 2011 con Degennaro che, per la procura, avrebbe finto di acquistare quote dalla Archimede 96, società riconducibile alla famiglia Bianconi, per mascherare la dazione di 3,6 milioni di euro ai parenti dell’ex dg. Per quanto riguarda il capitolo Casale, la sentenza (sono 164 pagine) riporta che «pur essendo stato accertato che l’erogazione dei finanziamenti in favore del gruppo Casale risulti l’effetto di un accordo corruttivo di infedeltà, presupposto dal pesante conflitto di interessi in cui si trovava Bianconi, non risultano sufficienti elementi» per ritenere che le aperture di credito contestate siano «la conseguenza dell’accordo corruttivo».

In merito all’altro capo di imputazione, la sentenza si sofferma su alcune pratiche di finanziamento concesse da Banca Marche alle società di Degennaro, facendo emergere «la assoluta brevità di iter tra la proposta e la approvazione». Il giudice scrive nel verdetto che si poteva impiegare «una sola riga per affidare ben 8 milioni di euro». Sostiene inoltre che «la proposta di finanziamento da parte di Bianconi alla Italfinance sia avvenuta in spregio ai doveri dell’ufficio di Direttore Generale, atteso che egli pur di perseguire il profitto nascente dall’accordo corruttivo non solo non si è astenuto in presenza di un chiaro conflitto di interessi con il gruppo Degennaro \[…\] ma anzi proponeva il finanziamento pur in presenza di ragioni di criticità finanziaria del gruppo senza che fossero effettuati prudenziali accertamenti sul merito creditizio».
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