Vaccini, l'omissione è consentita se c'è un pericolo per la salute

Vaccini, l'omissione è consentita se c'è un pericolo per la salute
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MILANO - I bimbi scoperti dalle vaccinazioni obbligatorie non potranno accedere al nido o alla scuola materna. E nel caso in cui abbiano già iniziato a frequentarli in attesa della vaccinazione, e poi la profilassi non viene eseguita, verrano esclusi dall’asilo. A genitori, tutori e affidatari dei piccoli in età prescolare non basterà pagare la multa da 100 a 500 euro. È quanto prevede la circolare operativa in materia diffusa dal ministero della Salute. Nel documento si precisa anche che le condizioni per cui vengono ammessi l’esonero dall’obbligo vaccinale o un differimento della vaccinazione vanno certificate dal pediatra o dal medico di famiglia. Ecco, comunque, il testo completo per evitare di incorrere in problemi con l’entrata in vigore delle nuove norme sulle vaccinazioni.


L’inadempienza
«La contestazione dell’inadempienza nei confronti di un minore che abbia iniziato a frequentare il servizio educativo dell’infanzia in attesa di vaccinazione, che però non viene successivamente effettuata per motivi non imputabili all’organizzazione del servizio vaccinale o a intervenuti problemi di salute del bambino, tali da controindicare la vaccinazione stessa, rappresenta motivo di esclusione dal servizio educativo», si legge nella circolare. «La sanzione - si puntualizza - estingue l’obbligo della vaccinazione, ma non permette comunque la frequenza, da parte del minore, dei servizi educativi dell’infanzia, sia pubblici sia privati, non solo per l’anno di accertamento dell’inadempimento, ma anche per quelli successivi, salvo che il genitore non provveda all’adempimento dell’obbligo vaccinale».

L’omissione

«Le vaccinazioni obbligatorie - si conferma nella circolare - possono essere omesse o differite ove sussista un accertato pericolo per la salute del l’individuo, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate che controindichino, in maniera permanente o temporanea, l’effettuazione di una specifica vaccinazione o di più vaccinazioni». Ma «tali specifiche condizioni cliniche devono essere attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta e coerenti con le indicazioni fornite dal ministero della Salute e dall’Istituto superiore di sanità». Leggi l'articolo completo su
Corriere Adriatico