Fano, mascherine della farmacia Pierini senza certificazione ma per il giudice erano a norma

Il tribunale di Pesaro
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FANO Mascherine senza certificazione, scatta il processo per truffa e frode in commercio. Ieri la sentenza. Ma per la tempistica legata alle certificazioni non esiste né la truffa né la frode. Resta solo una vera e propria beffa.

 

La vicenda

Il fatto risale al marzo del 2020, in corrispondenza della primissima ondata del covid quando la Farmacia Pierini di Fano effettuò un massiccio ordine di Ffp2 e chirurgiche per la sostanziosa cifra di 14 mila euro subito pagati a un 58enne di Montefabbri. L’uomo si era proposto come intermediario di una ditta che le produceva a Hong Kong. All’arrivo di una parte dei dispositivi ordinati, la farmacia si accorse che le mascherine erano sprovviste di certificazione CE, non fedeli alla normativa europea, quindi impossibili da rivendere.

A quel punto, il proprietario della farmacia, aveva fermato l’ordine e richiese indietro il denaro al venditore che mai glielo restituì. Anzi prese la decisione di citarlo in giudizio per truffa e frode in commercio. Le mascherine era arrivate alla farmacia Pierini con le diciture in cinese e in inglesi che, secondo quanto evidenziato dall’accusa, rendevano impossibile anche codificare all’utenza quanto scritto sulle scatole, insomma non si sarebbe potuto comprendere quanto scritto. In più il 58enne di Montefabbri sarebbe stato a capo di una società che non avrebbe avuto i permessi necessari per venderle.

Il legale dell’imputato, Elena Mancini, ha sostenuto durante il dibattimento che in quel periodo le leggi cambiavano in modo frequente, tanto che in quel primo momento non era stato segnalato l’obbligo della certificazione CE per i dispositivi e quindi non sarebbe stato possibile attribuire nessun tipo di frode o truffa. La farmacia si è costituita parte civile tramite l’avvocata Francesca Carbonari che ha chiesto 30 mila euro di risarcimento sia per il danno materiale che morale. Il pm ha chiesto 9 mesi di condanna e 300 euro di multa, mentre il giudice ha assolto l’imputato perché il fatto non costituisce reato.

La motivazioni

Le motivazioni in 90 giorni, ma la questione delle certificazioni europee in un periodo di transizioni, potrebbero essere state dirimenti in questo contenzioso.

 

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Corriere Adriatico