Quasi mezzo milione di risarcimento, Asur condannata dopo diciotto anni. Il presunto caso di malasanità risale al 2003

L'ospedale Santa Lucia
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RECANATI - Un servizio sanitario reso al signor A. M. nel lontano marzo del 2003 nell’ospedale di Recanati è stato di recente al centro della sentenza di Appello del Tribunale di Ancona che ha ribaltato la pronuncia dei giudici di primo grado e ha condannato l’Asur al pagamento di meno di mezzo milione di euro a titolo di risarcimento dei danni. 


Pagamento immediato, pur in presenza del ricorso in Cassazione prodotto a cura dell’azienda sanitaria. 

 

 
A distanza di diciotto anni dall’evento al centro dell’azione risarcitoria, la pratica non è ancora chiusa perché la direttrice generale dell’Area vasta 3 ha reputato opportuno fare ricorso in Cassazione, ma non è che finora la questione sia stata esemplare quanto alla tempistica. Vicenda del 2003, giudizio incardinatosi nel 2006 in Tribunale a Macerata, sentenza di primo grado che arriva nove anni dopo, nel 2015, e boccia la richiesta di danni fatta dal ricorrente. Si capovolge il fronte con l’Appello che arriva a sentenza cinque anni dopo: la Corte di Appello di Ancona, siamo al 2021, accoglie il ricorso, condanna l’Azienda sanitaria al risarcimento nei confronti della parte attrice di 325mila euro oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal giorno della domanda all’effettivo soddisfo e rigetta la domanda di garanzia proposta dall’Asur Marche nei confronti di Carige Assicurazioni S.p.a. (oggi Amissima Assicurazioni S.p.a.). L’Asur deve pagare anche le spese legali delle parti e il totale arriva appunto a sfiorare il mezzo milione di euro, 466mila euro alla parte ricorrente e 31mila euro di spese legali per le parti: la spesa per il consulente tecnico d’ufficio era già stata liquidata. Ed ecco i motivi su cui l’Asur fonda il ricorso in Cassazione, come indicati nella determina firmata da Daniela Corsi: «Le criticità poste a fondamento del ricorso riguardano in primo luogo l’avvenuto riconoscimento da parte della Corte di Appello dell’esistenza del nesso di causalità in assenza della prova di una condotta colposa dei sanitari coinvolti. In secondo luogo il respingimento operato dal giudice dell’impugnazione della richiesta di garanzia assicurativa promossa dall’Azienda per effetto di un’interpretazione abnorme della clausola contrattuale che disciplina la retroattività della polizza assicurativa». 


L’Azienda sanitaria unica regionale delle Marche ha chiesto la sospensione del pagamento in attesa della sentenza della Cassazione, ma la Corte di Appello ha respinto il rinvio del pagamento. Resta dunque da seguire l’evolversi della lunghissima vicenda giudiziaria. 

 

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Corriere Adriatico