MACERATA - Dopo le frasi pronunciate dal ministro Federica Guidi al compagno Gianluca Gemelli, si è riacceso il dibattito - in realtà mai sopito - sulle...
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Già prima che lo scandalo sulle conversazioni sull’impianto di Tempa Rossa venisse alla luce, a Macerata il procuratore capo Giovanni Giorgio ha messo nero su bianco le direttive in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali. A fine febbraio scorso, infatti, il magistrato ha inviato ai sostituti procuratori, all’ufficiale di polizia giudiziaria responsabile della sala di intercettazioni, ai comandanti provinciali dei carabinieri e della finanza e al questore, un’integrazione delle disposizioni già impartite in materia.
Innanzitutto i testi delle intercettazioni relative a colloqui tra indagati e difensori non possono essere riportati né nei brogliacci né nelle comunicazioni inviate al competente Pm a cui dovranno essere comunicati solo i testi delle comunicazioni ritenute rilevanti e pertinenti (fermo restando che la selezione è di competenza del pubblico ministero che dovrà ascoltare personalmente il testo delle captazioni ritenute di dubbia utilità dalla polizia giudiziaria).
Particolare attenzione dovrà essere prestata alle conversazioni da cui emergano riferimenti a dati sensibili (opinioni politiche, religiose, alla sfera sessuale e alla salute), riguardanti sia l’indagato sia persone non indagate e non intercettate direttamente.
In questi casi i colloqui dovranno essere trascritti e comunicati al Pm solo se ritenuti pertinenti e rilevanti sul piano investigativo. A sua volta anche il Pm titolare dell’indagine dovrà prestare particolare attenzione nell’inoltro al competente Gip dei verbali di intercettazione inseriti a corredo delle richieste cautelari, evitando che ve ne siano anche di inutilizzabili e irrilevanti.
Ai difensori degli indagati dovrà essere consegnata, se richiesta, copia informatica solo delle intercettazioni poste a fondamento dell’istanza della misura cautelare. Infine, la documentazione relativa alle intercettazioni rimarrà segreta finché il competente giudice non proceda allo stralcio delle comunicazioni di cui è vietata l’utilizzazione anche su richiesta del competente pubblico ministero. Leggi l'articolo completo su
Corriere Adriatico