Fermo, multe sulla Mezzina annullate Ecco le motivazioni della sentenza

Fermo, multe sulla Mezzina annullate Ecco le motivazioni della sentenza
FERMO - Strumentazione «inidonea e illegittima», segnaletica «rabberciata» ed anche violazione della Costituzione, nel passaggio che all’art.97...

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FERMO - Strumentazione «inidonea e illegittima», segnaletica «rabberciata» ed anche violazione della Costituzione, nel passaggio che all’art.97 assicura l’imparzialità della pubblica amministrazione. Queste le ragioni che hanno portato all’annullamento delle multe per eccesso di velocità lungo la Mezzina. Dopo il pronunciamento del giudice di pace dott. Giuseppe Fedeli della scorsa settimana, che ha annullato tutti i verbali sin qui impugnati da automobilisti multati dall’autovelox, c’era attesa sulle motivazioni della sentenza per capire quali fossero le illegittimità commesse dalla Provincia di Fermo.


In uno dei provvedimenti che hanno annullato le contravvenzioni (e condannato la Provincia al pagamento delle spese legali) ad un cliente difeso dall’avvocato Andrea Agostini, il giudice si sofferma soprattutto sul verbale di installazione del nuovo sistema di rilevamento adottato dallo scorso agosto lungo la provinciale Ete Morto. Nell’atto si parla della «sostituzione a titolo gratuito del sistema di controllo elettronico della velocità media, con quello della velocità media e istantanea Celeritas 1506». 
Un passaggio che, secondo il giudice, non chiarisce quale dei due sia il sistema che rileva le infrazioni dei veicoli, se la foto che immortala la velocità istantanea o il rilevamento medio su un tratto di strada. Si nota inoltre come nei verbali impugnati si faccia riferimento al rilevamento della velocità media, come omologata dal Ministero dei trasporti. Ne consegue che «la strumentazione deve considerarsi inidonea ed illegittima» a rilevare anche quella istantanea.

Basterebbe questo ad accogliere i ricorsi, ma il giudice, “ad abundantiam”, esamina anche il problema dell’improvvisa modifica della segnaletica lungo la Mezzina e scrive: «non ci si può esimere dal fatto che dalla segnaletica sia stata cancellata la parola “media”. Di qui la rilevazione “rabberciata” rilevazione della velocità». 


La sentenza ricorda l’obbligo che i segnali siano ben visibili e servano ad orientare la condotta di guida degli utenti. Sottolinea come l’obiettivo della legge sia la sicurezza stradale, richiama inoltre «l’obbligo di civile trasparenza gravante sulla Pubblica amministrazione» e raccomanda all’ente pubblico di non creare disorientamento nell’automobilista. Secondo il tribunale, in chiusura, «il comportamento adottato dall’amministrazione provinciale viola l’art.97 della Costituzione il cui nucleo minimo, tradizionale e irrinunciabile, è la garanzia dell’imparzialità». Leggi l'articolo completo su
Corriere Adriatico