C'è tempo fino a lunedì 8 giugno per presentare le domande di integrazione del reddito di cittadinanza, nel caso di percettori che ricevono meno dei 600...
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Il provvedimento entrato in vigore lo scorso 19 maggio stabilisce invece un principio diverso: se qualcuno ha diritto ad una delle indennità Covid (lavoratori autonomi, professionisti iscritti alla gestione separata Inps, lavoratori dello spettacolo, stagionali del turismo, lavoratori agricoli) ed allo stesso tempo fa parte di un nucleo beneficiario del reddito di cittadinanza, nel caso in cui quest'ultimo risulti più basso avrà diritto non all'indennità in sé ma alla differenza tra le due prestazioni.
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Nel caso di domande già presentate questa viene riconosciuta d'ufficio, mentre chi non aveva fatto richiesta per via delle norme allora in vigore potrà presentarla entro il prossimo 8 giugno (e non il 3 come indicato in precedenza dall'Inps) direttamente sul sito dell'Inps o attraverso i patronati. L'integrazione spetta solo per il mese di aprile, perché relativamente a quella di marzo era ancora in vigore l'incompatibilità. Sempre entro l'8 giugno possono presentare domanda anche i percettori di assegno ordinario di invalidità, in precedenza esclusi dai bonus: nel loro caso però c'è anche il diritto all'indennità di marzo perché la compatribilità tra le due prestazioni è stata stabilita (in sede di conversione in legge del decreto cura-Italia) con effetto retroattivo.
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Corriere Adriatico