ROMA - Importante ordinanza della Corte di Cassazione in materia di prescrizione da applicare per i crediti erariali. I giudici della Suprema Corte (ordinanza nr. 20213/15), hanno...
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La materia in oggetto ha grande rilevanza soprattutto per i contribuenti tartassati da Equitalia: con questo precedente i contribuenti potranno difendersi con maggior vigore facendo annullare migliaia di cartelle Equitalia finite in prescrizione. Basterà chiedere ad Equitalia l'estratto di ruolo e verificare se le cartelle esattoriali sono riconducibili a debiti prescritti; in tal caso, va presentata istanza di autotutela direttamente ad Equitalia e all'Ente creditore. In caso di diniego, si può impugnare il provvedimento nei termini di legge come spiega l’avvocato Carlo Claps, presidente di Aidacon Consumatori (www.aidacon.it): “Da sempre sosteniamo che, in caso di notifica di cartella esattoriale, il contribuente che precedentemente non ha ricevuto alcun atto notificato, può eccepire la prescrizione quinquennale. La cartella esattoriale infatti non può essere paragonata ad un provvedimento definitivo come una sentenza di un giudice o un accertamento dell’Agenzia delle entrate. Pertanto, avverso la cartella si potrà eccepire la prescrizione di 5 anni ex art. art. 2948 e non quella decennale ex art. 2946”.
Al fine di rendere pacifica l’applicabilità del termine di prescrizione, il creditore chiamato in causa (sia l’Ente della riscossione, sia l’Ente impositivo) dovrà produrre in giudizio il “titolo definitivo” della pretesa, ossia il provvedimento amministrativo di accertamento o la sentenza passata in giudicato, emessi antecedentemente all’emissione delle cartelle: in difetto, opererà la prescrizione quinquennale.
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Corriere Adriatico