Conto corrente in rosso? La banca non può chiederti gli interessi

Conto corrente in rosso? La banca non può chiederti gli interessi
ROMA - Avere il conto corrente in rosso è una cosa che può accadere e non è certo una bella cosa, ma ci sono buone notizie in vista.  La banca non...

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ROMA - Avere il conto corrente in rosso è una cosa che può accadere e non è certo una bella cosa, ma ci sono buone notizie in vista.  La banca non può più pretendere interessi non pattuiti dal correntista dopo che il conto è stato chiuso per volontà dello stesso istituto di credito. Anche se il massimo scoperto viene superato, come ricorda 'Studio Cataldi', in quanto il conto è stato gestito da un terzo delegato da parte attrice, la banca dovrà ricalcolare il suo credito, salvi gli interessi legali maturati fino alla pronuncia della sentenza.



Inoltre, a prescindere dallo scaglione temporale di scadenza degli interessi, che siano semestrali o trimestrali, si applica l'art. 1283 c.c. sull'anatocismo, che vieta la capitalizzazione degli stessi. A chiarirlo è la sentenza 1/2016 del Tribunale di Taranto, che ha parzialmente accolto l'opposizione di un correntista che aveva ricevuto il decreto ingiuntivo in cui la banca gli imponeva il pagamento di una somma a saldo maturata sul conto corrente a lui intestato.

L'uomo aveva delegato la gestione del conto a una terza persona che però aveva sconfinato, con la conseguente chiusura del conto imposta dalla stessa banca. Il correntista ha ritenuto illegittima la richiesta dell'istituto di credito che, al saldo notificato nel 2010, aggiungeva anche addebiti di costi, interessi, spese e competenze maturate a seguito della data di chiusura.

Secondo il giudice pugliese ciò che viene contestato dal correntista non è il saldo richiesto all'atto di chiusura del conto, ma la rimanente cifra maturata a seguito del recesso dell'istituto di credito, in quanto sarebbe in tal caso applicabile l'articolo 1283 c.c sull'anatocismo, secondo il quale "In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi".


Nell'ammontare richiesto sono riscontrabili spese non negoziate per iscritto e, pertanto, come conferma la Ctu, devono essere sottratte dal saldo debitorio. La clausola originaria, che prevede capitalizzazioni trimestrali o con diversa periodicità, va dichiarata nulla in quanto anatocistica. Al correntista spetta tuttavia il pagamento del saldo accertato dalla Ctu più gli interessi legali maturati fino alla sentenza, compensate le spese di giudizio per due terzi. Leggi l'articolo completo su
Corriere Adriatico