ROMA - Acquistare una nuova casa senza chiedere il mutuo in banca? Si può, grazie a quella che viene definita vendita con riserva di proprietà, altrimenti...
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Questo particolare tipo ti contratto, disciplinato dall'articolo 1523 del Codice Civile, consente all'acquirente di prendere subito possesso dell'immobile, che sulla carta rimane al venditore fino a quando l'inquilino non avrà ultimato il pagamento dell'intera somma pattuita inizialmente, che viene rateizzata nel tempo.
Se alla scadenza dei pagamenti l'acquirente non ha provveduto a saldare per intero la cifra stabilita, il venditore può rientrare in possesso dell'abitazione tramite la semplice richiesta di 'risoluzione del contratto', indipendentemente dalla somma versata dall'acquirente fino a quel momento.
Ad ogni modo, se l'acquirente non onora il contratto il venditore è tenuto a restituire i soldi incassati trattenendo l'equivalente dell'affitto non percepito (articolo 1526 del Codice Civile) ed eventualmente anche un indennizzo per i danni subiti.
Se l'acquirente ha mancato di versare una sola rata il venditore non può chiedere la risoluzione del contratto, a meno che questa rata non superi 1/8 del prezzo di vendita pattuito tra le due parti. Leggi l'articolo completo su
Corriere Adriatico