Bonus 600 euro Inps e dichiarazione dei redditi, nessuna tassazione per i professionisti

Il bonus Covid da 600 euro è arrivato anche a professionisti e collaboratori
  Nessuna tassazione per l’indennità di 600 euro (poi aumentata a 1.000) corrisposte dall’Inps o dalle Casse di previdenza nel corso...

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Nessuna tassazione per l’indennità di 600 euro (poi aumentata a 1.000) corrisposte dall’Inps o dalle Casse di previdenza nel corso del 2020 per i liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata dell’Inps. I contributi, di qualsiasi natura, erogati come indennizzo durante l’emergenza Covid ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, costituiscono un aiuto economico eccezionale e dunque non concorrono alla formazione del reddito imponibile. In altre parole, non influiscono nel calcolo delle imposte (Irpef, Ires e Irap). A confermarlo è stata già a febbraio scorso l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad un interpello (la n. 84).

 

Bonus 600 euro Inps e dichiarazione dei redditi, nessuna tassazione

 

Tra i beneficiari del bonus da 600 euro secondo il decreto Cura Italia ci sono:

- i liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR, iscritti alla Gestione separata INPS, a condizione che gli stessi non fossero titolari di trattamento pensionistico diretto e non fossero iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie;

- i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS e non titolari di trattamento pensionistico diretto.

- l’indennità spettava ai lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Sono compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome e a condizione che i lavoratori non fossero già titolari di trattamento pensionistico diretto e che non fossero iscritti, al momento della presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata Inps e dell’Enasarco.

- i liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza obbligatorie (commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, ecc.), nel rispetto di particolari limiti reddituali e di determinate condizioni (non essere titolare di pensione diretta, avere subìto una riduzione del fatturato di almeno il 33%; ecc.).

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Corriere Adriatico