Senigallia, condono negato 20 anni fa, arriva il dietrofront: ok al soppalco più grande

Condono negato 20 anni fa, arriva il dietrofront: ok al soppalco più grande
SENIGALLIA Condono negato da Soprintendenza e Comune all’ampliamento di un soppalco. Ma dopo 20 anni dalla richiesta in sanatoria, il Tar ribalta tutto e annulla il diniego...

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SENIGALLIA Condono negato da Soprintendenza e Comune all’ampliamento di un soppalco. Ma dopo 20 anni dalla richiesta in sanatoria, il Tar ribalta tutto e annulla il diniego per insufficienza di motivazione. Tutto è iniziato nel 2004 quando la proprietaria di un appartamento, situato in uno storico palazzo del ‘700, ha presentato una domanda di condono per l’ampliamento di un soppalco di 48,46 metri quadri. 

 

Il parere


La Soprintendenza ha espresso parere negativo, di conseguenza il Comune ha negato la sanatoria. La proprietaria ha fatto presente nel ricorso al Tar, presentato nel 2008, che l’edificio nato come residenziale e poi adibito a biblioteca, ha subito dall’800 pesanti interventi di ristrutturazione con mutamento della destinazione d’uso. Era stato infatti successivamente adibito ad opificio industriale per poi essere parzialmente demolito a seguito del sisma del 1930, con abbattimento del terzo piano e del tetto, e rifacimento degli interni con destinazione ad uso residenziale e commerciale.

Nel 1997 la Soprintendenza ha autorizzato la costruzione di un soppalco ma nel 2004 ha espresso parere negativo all’ampliamento dello stesso soppalco, realizzato senza interferire con la facciata esterna dello storico edificio. 

Il ricorso


«Il ricorso è meritevole di accoglimento – riporta la sentenza depositata venerdì -, attesa la fondatezza dei profili di censura incentrati sulla genericità e insufficienza di motivazione del parere negativo di compatibilità paesaggistica, espresso dalla Soprintendenza e recepito dal Comune nel diniego di condono impugnato». Secondo i giudici c’era una carenza di motivazione.

«Il parere vincolante della Soprintendenza deve essere puntualmente e congruamente motivato – conclude la sentenza - e, nel caso esso sia negativo, deve esplicitare le effettive ragioni di contrasto tra l'intervento progettato e i valori paesaggistici dei luoghi compendiati nel decreto di vincolo». In questo caso non è avvenuto. Ricorso accolto e spese di lite compensate. 

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Corriere Adriatico