Ascoli, annullate dalla Corte di giustizia tributaria 41 cartelle esattoriali sulla tassa di bonifica

Il giudice Manfredi: «Necessario indicare quali lavori incidano positivamente sul valore dell'immobile»

Annullate dalla Corte di giustizia tributaria 41 cartelle esattoriali sulla tassa di bonifica
Annullate dalla Corte di giustizia tributaria 41 cartelle esattoriali sulla tassa di bonifica
di Mario Paci
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Mercoledì 15 Maggio 2024, 03:45 - Ultimo aggiornamento: 16 Maggio, 07:28

ASCOLI - Sono state depositate dalla Corte di giustizia tributaria di Ascoli 41 sentenze di accoglimento dei ricorsi di annullamento delle cartelle esattoriali della tassa di bonifica. Il giudice Aldo Manfredi nell'accogliere i ricorsi e cassare le cartelle esattoriali di bonifica ha espresso le sue motivazioni.

Le motivazioni

«La sussistenza di un concreto beneficio per i singoli fondi che legittimi l’imposizione della partecipazione del privato alle spese di Bonifica non può essere presunto e genericamente dedotto dall'intervento zonale ma è necessario indicare quali lavori incidano positivamente sul valore dell'immobile soggetto a contributo e siano stati effettuati a dimostrazione del rapporto causale tra intervento ed incremento di valore» scrive il giudice.

In sostanza l’ imposizione si giustifica solo se in concreto vi sia stato beneficio patrimoniale che l'ente però deve provare. «La soddisfazione di interessi di carattere generale è già presidiata e garantita dalla tassazione dello Stato e degli enti territoriali sui singoli fondi cui il Consorzio è finanziato ed il rilievo dei ricorrenti circa il fatto che il Consorzio non ha effettuato alcun intervento specifico nelle zone ove sono ubicati i terreni soggetti alla pretesa contribuzione non è stato neppure contestato dai resistenti» aggiunge il giudice.

I benefici

Manfredi specifica anche che il perimetro di “contribuenza” non è stato adottato e comunque esso consiste non già con il comprensorio di attività del Consorzio di bonifica, ma individua l'area specifica che gode o godrà dei benefici delle opere realizzate o da realizzare e che sola potrà essere sottoposta a contribuzione proprio in forza del vantaggio ricevuto o ottenibile in concreto. Per la corte di giustizia tributaria quindi non ci sarebbe prova quindi che siano state realizzate opere che possano avere arrecato beneficio e vantaggio diretto ed immediato per l'immobile del contribuente. «Queste sentenze - afferma il comitato che batte contro il pagamento della tassa di bonifica - consolidano la linea della Corte di giustizia tributaria di Ascoli a favore di cittadini, agricoltori, terremotati contro l’improprio balzello del Consorzio Bonifica Marche».

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