PESARO Benefici di legge anche per Luca Varani? Anche ieri Lucia Annibali ha ripetuto che ci penserà quando l’eventualità potrà farsi realtà. Non prima di due anni visto che almeno la metà della pena, nel carcere di Pescara, il mandante dell’agguato con l’acido la dovrà scontare per accedere a qualsiasi beneficio. Infatti il suo ex fidanzato condannato a 20 anni di reclusione per stalking e tentato omicidio, sta ancora scontando la sua pena rinchiuso nel carcere di Pescara. Ma potrebbe uscire prima del 2033, come prevede il codice in presenza di sconti per buona condotta. Una eventualità sulla quale la stessa Annibali ha glissato pur ammettendo che le sue paure sono legate più alle reazioni dell’ex che alle azione dei due autori dell’agguato. Quanto al fatto che gli ultimi 6 anni potrebbe scontarli in una comunità di recupero in quanto era tossicodipendente al momento del delitto, è una possibilità che prevede l’accertamento della sua dipendenza. Istanza che deve essere presentata in contemporanea alla pena detentiva. Ma se questo sia accaduto ancora non è chiaro.
Le delucidazioni
Intanto il mondo degli avvocati riflette sul provvedimento che ha permesso a Rubin Talaban, uno degli autori materiali dell’aggressione, di tornate libero in Albania. Con Talaban c’era Altistin Precetaj, condannato anche lui a 12 anni di carcere. La sua pena, considerato il cumulo con altre condanne, finirà nel 2034. Il mandante dell’agguato, Luca Varani deve scontre 20 anni. Talaban, avrebbe dovuto terminare la pena il 9 ottobre 2024, compresi gli 855 giorni concessi di liberazione anticipata per buona condotta. Quindi, mancando meno di due anni alla fine, ha potuto chiedere l’espulsione dall’Italia.
La misura
«La misura viene disposta per decreto dal magistrato e quindi, sebbene l’idea che sia libero susciti clamore a causa di una vicenda così grave e odiosa, si deve rilevare come sia meramente l’applicazione della legge Bossi-Fini e non vi sia margine discrezionale sul punto. Ad oggi Talaban ha scontato ciò che i Tribunali italiani hanno ritenuto fosse la pena congrua da espiare per i fatti commessi».
L'espulsione
Il presidente dell’ordine degli avvocati Arturo Pardi e il segretario dell’ordine Alessandro Pagnini sottolineano che la «fonte normativa è l’articolo 16 del Testo unico sull’immigrazione, ovvero la legge Bossi-Fini e successive modifiche. L’articolo prevede l’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione entro il limite di due anni dalla fine della pena. Oggettivamente è qualcosa previsto dalla legge. Non si tratta di uno sconto di pena, ma di una ipotesi normata dalla legge.
«È chiaro che la vicenda ha avuto una forte presa sull’opinione pubblica e può aver generato sconcerto, però è stata applicata la legge. La ratio è alleggerire la situazione di sovraffollamento carcerario e favorire il rimpatrio di quanti hanno commesso reati sul nostro territorio». Il presidente della Camera Penale di Pesaro Marco Baietta rileva: «Quando uno straniero extra Ue ha una pena o un residuo di pena inferiore a 2 anni è prevista l’espulsione obbligatoria. Il condannato può solo accelerare la procedura avanzando la richiesta lui stesso, cosa che ha evidentemente fatto Rubin Talaban il quale, si sottolinea, non potrà fare rientro in Italia per 10 anni. Ricordiamo che la pena deve avere un fine preminentemente rieducativo e risocializzante».