Sconti Fisco, occhiali nuovi, mascherine e tamponi: le regole e le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate

Sconti Fisco, dagli occhiali a mascherine e tamponi: le regole e le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate
Sconti Fisco, dagli occhiali a mascherine e tamponi: le regole e le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate
di Redazione web
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Sabato 7 Ottobre 2023, 20:27

La spesa per gli occhiali nuovi, se si è utilizzato il Bonus Vista può essere detratta solo per la parte eccedente a questo contributo. Le mascherine possono essere inserite tra gli sconti fiscali solo se sono dispositivi medici ed hanno l'apposito marchio europeo. I tamponi fatti in farmacia valgono come detrazione anche se pagati in contanti, gli altri invece devono poter essere tracciabili e quindi vanno pagati con una carta.


L'Agenzia delle Entrate aggiorna le 'istruzioni per i naviganti' e sulla webzine, FiscoOggi ricorda le ultime novità in materia di salute e fisco che si possono trovare nella guida «Le agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie» aggiornata e pubblicata nella sezione «l'Agenzia informa» sul proprio sito.

Sconti Fisco, le novità

Tra le principali novità c'è quella relativa all'acquisto di occhiali e lenti a contatto da vista. A tal proposito si ricorda che il Bilancio per il 2021 ha previsto, in favore di contribuenti appartenenti a nuclei familiari aventi un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 10mila euro annui, l'erogazione di un contributo di 50 euro (in forma di voucher una tantum) per l'acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive. Ebbene, per coloro che hanno ricevuto nel 2022 questo contributo (il «bonus vista») la spesa detraibile da indicare in dichiarazione dei redditi è pari all'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto degli occhiali da vista o delle lenti a contatto correttive al netto dell'importo del bonus stesso.

 

Le regole sulle mascherine

Il vademecum accoglie anche le indicazioni per usufruire della detrazione Irpef della spesa sostenuta per l'acquisto delle »mascherine chirurgiche«, di quelle »Ffp2 e Ffp3« e anche per l'esecuzione di tamponi e di test per il Sars-Cov-2, eseguiti da laboratori pubblici o privati. In merito alle prime è necessario verificare se la singola tipologia di mascherina protettiva rientri fra i dispositivi medici individuati dal Ministero della salute e rispetti i requisiti di marcatura Ce.

 

Le regole sui tamponi

Per quanto riguarda, invece, i tamponi, la guida specifica che, ai fini dello sconto fiscale, l'obbligo di pagamento tracciato per tali spese sussiste solo se le prestazioni sono eseguite da strutture private non accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Per i tamponi e i test eseguiti in farmacia le spese sono detraibili anche se pagate in contanti, considerato che le farmacie (sia pubbliche sia private) operano in regime di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale.

 

No ai tamponi rapidi

I tamponi rapidi di autodiagnosi, cioè i dispositivi destinati ad essere utilizzati in ambito domestico, non sono compresi nell'elenco dei dispositivi di uso più comune emanato dal ministero della Salute. Pertanto, se il documento di spesa non riporta il codice AD, che attesta la trasmissione al sistema Tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici, per richiedere la detrazione Irpef è necessario conservare la documentazione dalla quale risulti la marcatura Ce del dispositivo e la conformità alla normativa europea.

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