Sanità, illegittimo il recesso
dal contratto di Ruta

Sanità, illegittimo il recesso dal contratto di Ruta
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Lunedì 28 Luglio 2014, 15:58 - Ultimo aggiornamento: 31 Luglio, 17:34
ANCONA - Il tribunale di Ancona, sezione lavoro, ha dichiarato "illegittimo" il recesso dal contratto a tempo determinato stipulato tra Carmine Ruta, ex direttore del Dipartimento Salute della Regione e la Regione Marche.

La sentenza, in parziale accoglimento del ricorso presentato dal manager tramite lo studio legale Mario Scaloni, è stata emessa dal giudice Tania De Antoniis. Il tribunale ha disposto il ripristino del rapporto di lavoro a termine con Ruta fino alla scadenza della IX legislatura, condannando la Regione a risarcirgli il danno subito "dal recesso fino al ripristino del rapporto o, in mancanza, sino alla fine della legislatura".



Il giudice ha accolto il ricorso solo per quanto riguarda la dichiarazione d'illegittimità del recesso dal contratto a tempo indeterminato, stipulato tra Ruta e la Regione il 14 gennaio 2011, dopo la soppressione del Dipartimento salute: il recesso era stato adottato dall'ente con una delibera basata sull'art. 9 comma 2 dell'accordo il quale stabiliva che "il presente contratto si intende comunque risolto di diritto in caso di soppressione della struttura o di sostanziale modifica delle competenze alla stessa assegnate...".



Per il tribunale infatti "la risoluzione al verificarsi di tali condizioni è stata concordata dalle parti nel contratto in deroga all'art.2119 del codice civile con pattuizione contraria a norma inderogabile di legge che, dunque, deve ritenersi non apposta, con conseguente illegittimità del recesso intimato".



In questo caso "la soppressione della struttura assegnata al ricorrente e la modifica delle competenze relative, non integrano un'ipotesi di giusta causa, trattandosi di giustificato motivo oggettivo che per i principi generali non legittima il recesso anticipato dal rapporto di lavoro a tempo determinato".



Quanto al risarcimento del danno accordato, riguarda solo la retribuzione maturata dal giorno del recesso del contratto fino alla fine della IX legislatura, detratto quanto percepito da Ruta in un contratto stipulato in seguito con l'azienda sanitaria regionale del Molise.



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